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Regolamento

Decreto n. 96-1112 del 18 dicembre 1996

Decreto che regola l'attività delle persone che effettuano il recupero bonario di crediti per conto terzi.
OR:JUSC9620870D Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Su relazione del Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Visto il Codice Civile; Visto il codice penale; Visto il codice delle assicurazioni; Vista la legge n° 84-46 del 24 gennaio 1984 e successive modifiche relativa all'attività e al controllo degli enti creditizi; Vista la legge n° 91-650 del 9 luglio 1991 e successive modifiche che riforma le procedure di esecuzione civile; Visto il parere del Consiglio Nazionale delle Previdenza del 28 marzo 1995; Udito il Consiglio di Stato (sezione interna), Decreta:

Articolo 1:

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone fisiche o giuridiche che, in via abituale od occasionale, anche in via accessoria, effettuano per conto altrui il recupero bonario di crediti, ad eccezione di coloro che lo eseguono nell'ambito della propria attività professionale status o nell'ambito della regolamentazione della loro professione.

Sezione 2:

I soggetti di cui all'articolo 1 devono provare di aver stipulato un contratto di assicurazione che li garantisca contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile professionale che dovessero subire a causa della loro attività.
Devono inoltre dimostrare di essere titolari di un conto presso uno degli istituti di credito di cui all'articolo 18-1 della citata legge del 24 gennaio 1984 o uno degli istituti o uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8 della stessa legge. Tale conto deve essere destinato esclusivamente alla riscossione dei fondi incassati per conto dei creditori. La giustificazione dei presupposti richiesti ai commi precedenti è assicurata da dichiarazione scritta degli interessati, consegnata o indirizzata, prima di ogni esercizio, al pubblico ministero presso il tribunal de grande instance nella giurisdizione del quale hanno la sede della loro attività . In ogni momento il pubblico ministero può verificare che gli interessati rispettino gli obblighi previsti dal presente articolo.

Sezione 3:

I soggetti di cui all'articolo 1 possono procedere al recupero bonario solo dopo aver concluso con il creditore un accordo scritto nel quale gli viene conferita facoltà di riscuotere per suo conto.
Tale accordo specifica in particolare:
1° La base e l'ammontare delle somme dovute, con la distinta indicazione dei vari elementi del/i credito/i da recuperare nei confronti del debitore;
2° I termini e le condizioni della garanzia prestata al creditore contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile sorte a seguito dell'attività di recupero crediti;
3° Le condizioni per la determinazione del compenso dovuto dal creditore;
4° Le condizioni per il rimborso dei fondi raccolti per conto del creditore.

Clausola 4:

L'incaricato della riscossione bonaria invia al debitore una lettera contenente le seguenti informazioni:
1° Il nome o la ragione sociale dell'incaricato della riscossione bonaria, il suo indirizzo o sede legale, l'indicazione che svolge attività di riscossione amichevole.
2° I nomi o le ragioni sociali del creditore, il suo indirizzo o la sua sede legale.
3° La base e l'ammontare della somma dovuta in capitale, interessi ed altri accessori, distinguendo tra i vari elementi del debito, ed escluse le spese che restano a carico del creditore ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 del predetto legge del 9 luglio 1991.
4° L'indicazione di dover pagare quanto dovuto ei termini di pagamento del debito.
5° La riproduzione dei commi terzo e quarto dell'articolo 32 della citata legge 9 luglio 1991.
I riferimenti e la data di invio della lettera di cui al comma precedente devono essere ricordati in ogni altro contatto con il debitore in vista della bonaria riscossione.

Clausola 5:

Per ogni pagamento viene rilasciata una ricevuta al debitore.
I fondi ricevuti dall'incaricato della riscossione devono dar luogo, salvo patto contrario, al rimborso entro un mese dall'effettivo incasso.

Sezione 6:

L'incaricato del recupero deve, quando ha ottenuto dal debitore il pagamento anche parziale, darne comunicazione al creditore, poiché tale pagamento non risulta dall'esecuzione di un patto di pagamento rateale già noto al creditore. Salvo disposizione contraria, deve anche tenerlo informato di qualsiasi proposta del debitore di adempiere il suo obbligo con qualsiasi mezzo diverso dal pagamento immediato della somma richiesta.

Clausola 7:

Chiunque, svolgendo l'attività di cui all'articolo 1, sarà punito con la multa prevista per le contravvenzioni di 5a classe:
1° non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2;
2° Avrà omesso una delle menzioni previste dall'articolo 4 nella lettera indirizzata al debitore.
In caso di recidiva si applica la sanzione pecuniaria prevista per la recidiva delle contravvenzioni di 5° classe.

Sezione 8:

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.

Sezione 9:

Il Guardasigilli, Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle piccole e medie imprese, del commercio e dell'artigianato sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Dal Primo Ministro: Alain JUPPE
Il Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Jacques TOUBON
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Jean ARTHUIS
Il Ministro delle PMI, del Commercio e dell'Artigianato, Jean-Pierre RAFFARIN