Reattività ed efficienza dal 1999
Regolamento

Articolo 1:
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone fisiche o giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, anche a titolo accessorio, svolgono per conto di altri attività di recupero amichevole dei crediti, ad eccezione di coloro che effettuano tale recupero nell'ambito della propria qualifica professionale o nell'ambito della regolamentazione della propria professione.
Articolo 2:
Le persone di cui all'articolo 1 devono fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa che le copra contro le conseguenze finanziarie della responsabilità civile professionale che potrebbero derivare dalle loro attività. Devono inoltre fornire la prova di essere titolari di un conto presso uno degli istituti di credito di cui all'articolo 18-1 della suddetta legge del 24 gennaio 1984, o presso uno degli istituti o enti di cui all'articolo 8 della stessa legge. Tale conto deve essere utilizzato esclusivamente per ricevere i fondi riscossi per conto dei creditori.
La prova del rispetto delle condizioni richieste nei commi precedenti è fornita da una dichiarazione scritta delle persone interessate, presentata o inviata, prima dell'inizio di qualsiasi attività, al pubblico ministero presso il tribunale regionale nella cui circoscrizione ha sede la loro attività. Il pubblico ministero può verificare in qualsiasi momento che le persone interessate rispettino gli obblighi prescritti dal presente articolo.
Articolo 3:
I soggetti di cui all'articolo 1 possono procedere al recupero amichevole dei crediti solo dopo aver concluso un accordo scritto con il creditore, che li autorizzi a ricevere pagamenti per conto del creditore.
Tale accordo deve specificare, in particolare:
1. La base e l'importo delle somme dovute, con una distinta ripartizione delle diverse componenti del/i debito/i da recuperare dal debitore;
2. I termini e le condizioni della garanzia prestata al creditore contro le conseguenze patrimoniali della responsabilità civile derivante dall'attività di recupero crediti;
3. Le condizioni per la determinazione del compenso del creditore;
4. Le condizioni per il trasferimento dei fondi riscossi per conto del creditore.
Articolo 4:
Il responsabile del recupero crediti in via amichevole invia al debitore una lettera contenente le seguenti informazioni:
1. Il nome o la ragione sociale del responsabile del recupero crediti in via amichevole, il suo indirizzo o la sua sede legale e una dichiarazione che si occupa del recupero crediti in via amichevole.
2. Il nome o la ragione sociale del creditore, il suo indirizzo o la sua sede legale.
3. La base e l'importo della somma dovuta, inclusi capitale, interessi e altri oneri, specificando le diverse componenti del debito ed escludendo i costi che restano a carico del creditore ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della suddetta legge del 9 luglio 1991.
4. Una dichiarazione che la somma dovuta deve essere pagata e le relative condizioni di pagamento.
5. Una riproduzione del terzo e quarto comma dell'articolo 32 della suddetta legge del 9 luglio 1991.
I riferimenti e la data di invio della lettera di cui al comma precedente devono essere ricordati durante ogni altro approccio al debitore ai fini del recupero in via amichevole.
Articolo 5:
Per ogni pagamento viene rilasciata una ricevuta al debitore. Salvo diverso accordo, i fondi ricevuti dal soggetto incaricato della riscossione devono essere rimessi entro un mese dall'effettivo incasso.
Articolo 6:
L'esattore deve, al ricevimento di qualsiasi pagamento, anche parziale, da parte del debitore, darne comunicazione al creditore, a condizione che tale pagamento non derivi dall'esecuzione di un piano di pagamento già noto al creditore. Salvo diversa disposizione, l'esattore deve altresì comunicare al creditore qualsiasi proposta del debitore di saldare il proprio debito con mezzi diversi dal pagamento immediato dell'importo richiesto.
Articolo 7:
Chiunque, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 2 o omette uno degli elementi richiesti dall'articolo 4 nella lettera inviata al debitore, è punito con la multa prevista per i delitti di quinta classe. In caso di recidiva, si applica la multa prevista per i delitti di quinta classe.
Articolo 8:
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Articolo 9:
Il Guardasigilli, Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio e dell'Artigianato sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.
Dal Primo Ministro: Alain Juppé
Il Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Jacques Toubon
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Jean Arthuis
Il Ministro delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio e dell'Artigianato, Jean-Pierre Raffarin
