Reattività ed efficienza dal 1999
Regolamento

Articolo 1:
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone fisiche o giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, anche come attività accessoria, svolgono per conto terzi il recupero amichevole di crediti, ad eccezione di coloro che svolgono tale attività nell'esercizio della propria professione o nell'ambito della regolamentazione della stessa.
Articolo 2:
Le persone di cui all'articolo 1 devono dimostrare di aver stipulato una polizza assicurativa che le tuteli dalle conseguenze finanziarie della responsabilità civile professionale in cui potrebbero incorrere a seguito della loro attività. Devono inoltre dimostrare di essere titolari di un conto presso uno degli istituti di credito di cui all'articolo 18-1 della suddetta legge del 24 gennaio 1984, oppure presso uno degli istituti o enti di cui all'articolo 8 della stessa legge. Tale conto deve essere utilizzato esclusivamente per la riscossione di fondi raccolti per conto dei creditori.
La prova del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi precedenti è fornita da una dichiarazione scritta delle persone interessate, presentata o inviata, prima dell'inizio di qualsiasi attività, al pubblico ministero del tribunale regionale nella cui giurisdizione ha sede la loro attività. Il pubblico ministero può verificare in qualsiasi momento che le persone interessate rispettino gli obblighi prescritti dal presente articolo.
Articolo 3:
Le persone di cui all'articolo 1 possono procedere al recupero amichevole dei crediti solo dopo aver stipulato un accordo scritto con il creditore, che le autorizzi a ricevere i pagamenti per conto di quest'ultimo.
Tale accordo deve specificare, in particolare:
1. La base e l'ammontare delle somme dovute, con una distinta ripartizione delle diverse componenti del/dei debito/i da recuperare dal debitore;
2. I termini e le condizioni della garanzia fornita al creditore a copertura delle conseguenze finanziarie della responsabilità civile derivante dall'attività di recupero crediti;
3. Le condizioni per la determinazione del compenso del creditore;
4. Le condizioni per il trasferimento dei fondi riscossi per conto del creditore.
Articolo 4:
Il responsabile del recupero amichevole del credito invia al debitore una lettera contenente le seguenti informazioni:
1. Il nome o la ragione sociale del responsabile del recupero amichevole del credito, il suo indirizzo o sede legale e una dichiarazione che attesti il suo impegno nel recupero amichevole del credito.
2. Il nome o la ragione sociale del creditore, il suo indirizzo o sede legale.
3. La base imponibile e l'importo della somma dovuta, comprensiva di capitale, interessi e altri oneri, specificando le diverse componenti del debito ed escludendo le spese che restano a carico del creditore ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della suddetta legge del 9 luglio 1991.
4. Una dichiarazione che la somma dovuta deve essere pagata e le relative condizioni di pagamento.
5. La riproduzione del terzo e quarto comma dell'articolo 32 della suddetta legge del 9 luglio 1991.
I riferimenti e la data di invio della lettera di cui al paragrafo precedente devono essere richiamati in qualsiasi ulteriore contatto con il debitore al fine di raggiungere un recupero amichevole.
Articolo 5:
Per ogni pagamento viene rilasciata una ricevuta al debitore. Salvo diverso accordo, i fondi ricevuti dall'incaricato della riscossione devono essere versati entro un mese dalla data di effettivo ricevimento.
Articolo 6:
L'agente di riscossione, al ricevimento di qualsiasi pagamento, anche parziale, da parte del debitore, deve informare il creditore, a condizione che tale pagamento non derivi dall'esecuzione di un piano di pagamento già noto al creditore. Salvo diversa pattuizione, l'agente di riscossione deve altresì informare il creditore di qualsiasi proposta del debitore di estinguere il proprio debito con modalità diverse dal pagamento immediato dell'importo richiesto.
Articolo 7:
Chiunque, nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 2 o ometta uno degli elementi richiesti dall'articolo 4 nella lettera inviata al debitore, è punito con la sanzione prevista per i reati di quinta classe. In caso di recidiva, si applica la sanzione prevista per i reati di quinta classe reiterati.
Articolo 8:
Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.
Articolo 9:
Il Custode dei Sigilli, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio e dell'Artigianato sono ciascuno responsabile, nell'ambito delle rispettive aree di competenza, dell'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.
Dal Presidente del Consiglio: Alain Juppé
Il Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia, Jacques Toubon
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Jean Arthuis
Il Ministro delle Piccole e Medie Imprese, del Commercio e dell'Artigianato, Jean-Pierre Raffarin
